Documenti da depositare

Sono da depositare (art. 4 della legge 106/2004)

  • documenti stampati (libri – compresi libro gioco –, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa. Sono compresi anche i documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili);
  • documenti di grafica d'arte e dei video d'artista (grafica d'arte, video d'artista, microforme); 
  • documenti fotografici;
  • documenti sonori e video;
  • film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
  • soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28;
  • documenti diffusi su supporto informatico;
  • per i documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nei casi esplicitati sopra, il deposito è in forma volontaria e sperimentale (art. 37 del DPR n. 252/2006). Per maggiori informazioni si veda il sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: www.bncf.firenze.sbn.it

Nel caso di stampati in proprio e di pubblicazioni da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l'avvenuta consegna ma non l'effettivo uso pubblico del documento.

  1. Non devono essere depositati: estratti (eccetto estratti di musica a stampa); bozze di stampa; pubblicazioni di editori stranieri anche se stampate in Italia; registri e modulistica; elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili; mappe catastali; materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio; ristampe inalterate; fotocopie; dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale; materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno; tesi di laurea; edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva; articoli in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università esclusivamente a fini concorsuali; documenti ad uso interno o privato.
    Non sono inoltre soggetti al deposito legale: periodici con un numero di pagine inferiore a dieci che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (ad esempio, orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, carillon...); videogiochi, in quanto non elencati tra le tipologie di documenti soggetti a deposito legale (art. 4 della legge 106/2004) e appartenenti alla categoria dei software (per i libi gioco, invece, prevale la tipologia 'libro" e sono quindi soggette a deposito – v. nota sopra); gadget allegati ai periodici (nel caso vengano consegnati non saranno conservati).
     
  2. Sono previsti casi di esonero parziale dal deposito legale.
    Fatta eccezione per la musica a stampa, se le opere hanno una tiratura che non superi i 200 esemplari o un valore non inferiore a 15.000,00 euro, per ciascuna copia l'editore è tenuto a consegnarne una sola per l'archivio nazionale presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e una per quello regionale. Per le province di Padova e Venezia, le copie andranno depositate rispettivamente alla Biblioteca Universitaria di Padova e alla Biblioteca Nazionale Marciana.
    Se le opere hanno una tiratura sino a 500 esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a 10.000 euro, il depositante può presentare domanda di esonero parziale (art. 9 del DPR n. 252/2006).
    In questi casi, il depositante dovrà indicare la tiratura e/o il prezzo del documento al momento della consegna dell'unica copia.
     
  3. Altre fattispecie di deposito (art. 6 della legge 106/2004) sono legate all'invio su richiesta delle pubblicazioni:
  • le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti;
  • gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo;
  • i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

In tutti questi casi, i soggetti ai quali viene rivolta la richiesta sono obbligati ad adempierla.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2024