Legge Quadro della Cultura

Il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 17/2022, in attuazione della Legge quadro per la Cultura n. 17/2019, ha approvato il primo Programma triennale della Cultura (2022-2024) che viene poi declinato nei piani annualie. Il  Consiglio regionale in data 4/08/2023 ha approvato la modifica della Legge quadro introducendo il nuovo art. 32 bis volto a promuovere le librerie indipendenti.

Il piano annuale definisce:

a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su presentazione di specifici progetti
b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati
c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento
d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio
e) le modalità di comunicazione degli interventi

L’attuazione del piano annuale avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.

Il Piano Annuale della Cultura 2024 è stato approvato con Deliberazione n. 195/2024.

Il Piano Annuale della Cultura 2023 è stato approvato con Deliberazione n. 235/2023.

Il Piano Annuale della Cultura 2022 è stato approvato con Deliberazione n. 719/2022.

I relativi bandi sono pubblicati nella sezione contributi.

Una legge quadro

La Legge regionale per la Cultura n. 17/2019 ha modificato un assetto normativo invariato da 30 anni, abrogando 28 leggi regionali e allineando le disposizioni al vigente quadro legislativo nazionale ed europeo. La redazione del testo è stata guidata dalla consapevolezza della straordinarietà del patrimonio culturale regionale, fatto di tradizioni, istituzioni, creatività e vivacità delle idee che contraddistinguono la gente veneta, ricchezze che vanno custodite, valorizzate con strumenti normativi adeguati. 
A decorrere dalla data della pubblicazione della legge nel BUR (n. 32 dell'11 marzo 2022) sono state abrogate una serie di leggi regionali indicate nell'art.40.  

La legge per la cultura: principi

La Regione del Veneto riconosce la cultura come risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. 

Pluralismo e partecipazione 

  • libertà e pluralismo culturale 
  • partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali
  • riconoscimento dell’iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione
  • riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale

Sostenibilità e specificità

  • sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico degli investimenti
  • riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e valorizzazione dell’identità locale 

Raccordo politiche culturali

  • raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive, anche al fine di promuovere la tradizione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo

Valorizzazione e promozione 

  • valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell’accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani
  • promozione della fruizione completa e autonoma dell’offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizione di parità tra tutti i cittadini 

Luoghi e patrimonio culturale 

  • la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto
  • la valorizzazione delle diverse culture, espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo

Servizi culturali e territoriali

  • la qualità dei servizi e delle produzioni culturali
  • l’aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale
  • l’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio
  • la qualificazione dei musei, delle biblioteche e degli archivi di propria competenza e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti
  • la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo

Ricerca e studio

  • il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura

La legge per la cultura: finalità

Sistema regionale per lo spettacolo 

  • la costruzione di un sistema regionale per lo spettacolo
  • la promozione del cinema, dell’audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico

Impresa culturale e creativa

  • il sostegno delle attività economiche e dell’occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa
  • il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi
  • la promozione del partenariato pubblico-privato

Aggiornamento professionale

  • l’aggiornamento professionale degli operatori culturali
  • il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell’ambito culturale
  • la lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita del bambino e nello sviluppo delle relazioni umane

Legge per la cultura: programmazione triennale

  • una legge che si fonda su una programmazione articolata su scala triennale e applicata con piani annuali
    che consentirà di calibrare l’intervento regionale, modulandolo sulle effettive possibilità in rapporto alle diverse necessità, di investire nelle potenzialità di sviluppo strutturale del settore culturale, di verificare costantemente i risultati delle azioni intraprese
  • nel proprio ruolo di coordinamento e indirizzo, con questa legge la Regione reputa necessario continuare ad avvalersi del contributo degli enti territoriali
    per supportare la propria azione, nonché l’appoggio fornito dai soggetti maggiormente rappresentativi che operano sul territorio, per indirizzare la propria azione e individuare le modalità più efficaci di realizzazione

Consulta regionale della cultura

  • la legge prevede l’istituzione della Consulta regionale della cultura con funzioni consultive rispetto al programma triennale. La Giunta potrà avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura
  • è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o da un suo delegato 
  • include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e i rappresentanti della commissione consiliare regionale competente per materia

Ambiti di intervento regionale

  • Beni culturali e patrimonio culturale
    testimonianza della nostra comunità, del territorio e dell’ambente
  • Servizi culturali 
    intesi come attività rispondenti ai bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri Istituti e luoghi della cultura nonché da strutture espositive e di consultazione
  • Azioni e iniziative culturali
    realizzate da Regione del Veneto, enti, strutture di gestione e fruizione permanente di beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca e associazioni senza scopo di lucro che operano nei settori della cultura e loro aggregazioni a livello regionale
  • Attività di studio e ricerca
    le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto
  • Attività
    - attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive
    - attività che favoriscano la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico
  • Collaborazioni
    forme di collaborazione con gli enti locali, lo Stato e soggetti privati

 

 

 


 

 

 

Ultimo aggiornamento: 06-03-2024