SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO LEGALE:
- l'editore (o il responsabile della pubblicazione);
- il tipografo (nel caso manchi l'editore);
- il produttore o distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il produttore di opere filmiche.
Il soggetto obbligato, qualora sia diverso dall'editore, da un ente pubblico o privato, può delegare la consegna dei documenti al tipografo con atto scritto inviato agli Istituti Depositari. La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sul delegante.
SANZIONI:
Chiunque violi le norme previste dalla Legge e dal Regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 43 e 44 del DPR n. 252/2006). La sanzione è pari a 3 volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di euro 1.500,00 per ogni documento non depositato e viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. La sanzione è ridotta a metà se la consegna viene successivamente alla scadenza dei sessanta giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione della sanzione pecuniaria. Si sottolinea che il pagamento della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di consegnare gli esemplari.