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La Legge n. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e il suo Regolamento attuativo (DPR n. 252/2006) hanno come obiettivo la fruizione pubblica e la conservazione della memoria di quanto pubblicato o diffuso in Italia e destinato all'uso pubblico.
Oggetto di deposito sono:
La normativa prevede la costituzione di:
Gli ISTITUTI DEPOSITARI per la Regione del Veneto, preposti a raccogliere i documenti per conservarli, catalogarli e renderli consultabili, sono stati individuati con la Dgr n. 1437/2007 e approvati con decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO LEGALE:
Il soggetto obbligato, qualora sia diverso dall'editore, da un ente pubblico o privato, può delegare la consegna dei documenti al tipografo con atto scritto inviato agli Istituti Depositari. La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sul delegante.
SANZIONI:
Chiunque violi le norme previste dalla Legge e dal Regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 43 e 44 del DPR n. 252/2006). La sanzione è pari a 3 volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di euro 1.500,00 per ogni documento non depositato e viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. La sanzione è ridotta a metà se la consegna viene successivamente alla scadenza dei sessanta giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione della sanzione pecuniaria. Si sottolinea che il pagamento della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di consegnare gli esemplari.
Ultimo aggiornamento: 22-11-2023