Modalità di consegna

La consegna dei documenti deve pervenire all'Istituto depositario entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. Le copie dovranno avere una perfetta qualità ed essere identiche, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.

I soggetti obbligati al deposito consegneranno i documenti, racchiusi in un apposito plico con involucro resistente, direttamente agli Istituti Depositari di riferimento consegnandoli con qualsiasi mezzo ritengano utile.

All'esterno del plico, deve essere riportata la dicitura "Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", nonché nome (ovvero denominazione o ragione sociale) e domicilio (o sede legale) del soggetto obbligato al deposito.

Ogni documento, a cura del soggetto obbligato, dovrà riportare i seguenti elementi identificativi (art. 10 del DPR n. 252/2006):

  • nome (ovvero denominazione o ragione sociale) e domicilio (o sede legale) del soggetto obbligato al deposito;
  • anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
  • codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali ISBN (International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number), se utilizzato dall'editore;
  • la dicitura 'Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106".

Il plico deve essere obbligatoriamente accompagnato da un elenco in due copie dei documenti inviati che riporti per ciascuno gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione. Ciascun istituto depositario, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce vidimata una delle due copie dell'elenco, che costituirà ricevuta e dovrà pertanto essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. In caso di contestazioni sul regolare invio dei documenti entro i termini e i modi previsti dal Regolamento, è necessario che il depositante sia in grado di attestare in modo inequivocabile la spedizione.

Le modalità di consegna esposte riguardano in particolare i documenti stampati. Per le altre tipologie di documenti si rimanda al DPR n. 252/2006.

Gli Istituti Depositari hanno il compito (art. 5 del DPR n. 252/2006) di vigilare e di reclamare gli eventuali documenti non pervenuti e di segnalare le inadempienze secondo le modalità indicate dall'art. 44 del Regolamento.

I soggetti inadempienti possono incorrere in sanzioni.

Ultimo aggiornamento: 07-03-2024