FAQ finanziamento progetto pilota borgo storico

Chiarimenti provenienti dal MiC su ammissibilità spese

  1. Il finanziamento del progetto Pilota per il Borgo può essere utilizzato anche per l'acquisto di terreni e di edifici?

    Le spese relative all’acquisto di immobili se necessarie all’attuazione dell’investimento e non espressamente escluse dalla scheda descrittiva PNRR e dall’allegato alla decisione di approvazione del Consiglio sono ammissibili nell’ambito del costo totale dell’investimento o subinvestimento e purché sia comunque garantito il raggiungimento dei target e milestone previsti.  Per le regole di ammissibilità per l’acquisto degli immobili si rinvia a quanto disposto dall’art. 17 e 18 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 valido per i Fondi Strutturali d’Investimento Europei (SIE) 2014-2020.

    L’acquisto di terreni, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile nel limite massimo del 10% del progetto complessivo e alle seguenti condizioni:

    - la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione

    - la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonchè dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

    L'acquisto di edifici già costruiti, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile alle seguenti condizioni:

    - la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata

    - che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse

    - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo

    -  che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto oggetto del contributo.

  2. Quali regole bisogna seguire per le agevolazioni alle imprese comprese nella proposta:
    - regime de minimis va bene per tutte le PMI, comprese quelle agricole?
    - si possono applicare regimi di aiuto già previsti in normative regionali di settore (ad esempio per il social housing o per gli alberghi diffusi)?


    Fermo restando il divieto di “doppio finanziamento” (e premessa la coerenza/rispondenza dei singoli interventi finanziabili agli obiettivi e alle finalità del Progetto, da individuarsi in conformità alle linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR), le agevolazioni riconducibili a regimi di aiuti sono da ritenersi soggette ai vincoli e limiti, anche di importo, propri di questi ultimi.

    Come concordato nel tavolo tecnico del 15.11.2021 e specificato nelle richiamate linee di indirizzo, le proposte, individuate dalle Regioni e Province autonome d’intesa con i Comuni (anche attraverso un attento e puntuale coinvolgimento di altri soggetti del territorio a vario titoli interessati al progetto), dovranno indicare il Soggetto Attuatore, idoneo ad assicurare la migliore efficienza attuativa dell’intervento, che sarà inserito nel decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse e con il quale il Ministero della Cultura stipulerà a seguire il disciplinare di obblighi.

    In ragione di ciò si ritiene che la compatibilità/rispondenza delle agevolazioni con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e, quindi, la possibilità di ricondurre le medesime a regimi di aiuti già previsti in normative regionali di settore, dovrà essere puntualmente valutata ed esplicitata in sede di predisposizione delle proposte, avuto riguardo anche all’intensità degli aiuti, al Soggetto Attuatore chiamato a erogarli e ai potenziali beneficiari.
     
  3. Sono ammissibili interventi pubblici su immobili privati di cui il pubblico ha disponibilità esclusiva per almeno 10 anni dalla fine dei lavori (come i fondi Fesr ed in analogia con le regole del POR)? 

    Si.
     
  4. Sono ammissibili contributi a privati per recupero immobili a destinazione residenziale (recupero primario): ad esempio per recupero facciate, consolidamento e restauro, etc., in applicazione di leggi regionali di settore (ad esempio, in Liguria prevedono la possibilità di erogare contributi ai privati per la riqualificazione dei centri storici e per il social housing)?

    Come specificato nelle linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR, i Progetti finanziabili devono essere finalizzati “alla realizzazione di un’iniziativa unitaria che consenta l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca (es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo diffuso, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, ecc.) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy”.

    Sempre le citate linee di indirizzo prevedono che “i progetti terranno conto della necessità di affrontare in maniera congiunta problemi di degrado fisico e di disagio socio-economico e dovranno prevedere un insieme coordinato di interventi - strettamente connessi e funzionali all'iniziativa cui si intende dare attuazione - per la rigenerazione del patrimonio edilizio storico pubblico e privato, per il restauro di beni culturali, per la riqualificazione degli spazi pubblici e per la qualità del paesaggio, per la rivitalizzazione del tessuto economico locale favorendo l'insediamento di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, ecc.” e che “tenuto conto che il progetto dovrà prevedere un insieme di interventi, tutti strettamente collegati e finalizzati alla realizzazione della nuova iniziativa che si intende avviare nel borgo, non dovranno essere previsti interventi di restauro con esclusive finalità di tutela ma dovranno essere esplicite le funzioni e le attività che saranno svolte all’interno dei beni restaurati, in coerenza con le finalità dell’iniziativa da realizzare. Dovranno pertanto essere previsti adeguati piani di gestione, sostenibili nel tempo per realizzare e consolidare uno sviluppo socio economico che sia da traino per altre attività nei territori nei quali incide la proposta progettuale”.

    In ragione di quanto sopra, si ritiene che nulla escluda la possibilità che la proposta preveda anche interventi di recupero su beni immobili a destinazione residenziale, sempreché strettamente correlati agli obiettivi e finalità complessive del Progetto – che non possono certamente limitarsi al mero “recupero” (ovvero al “restauro” con esclusive finalità di tutela) – e la cui erogazione, in ogni caso, dovrà ritenersi subordinata al rispetto di principi trasparenti di selezione/assegnazione, oltreché di verifica della congruità della spesa.

    Sulla compatibilità/rispondenza delle agevolazioni con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato si rinvia a quanto già osservato in risposta alla precedente domanda n. 1.

    Resta fermo il divieto del “doppio finanziamento”, da verificarsi anche in ragione delle agevolazioni (ad esempio, ex art. 121 del decreto-legge n. 34/2020, ancorché usufruite in termini di “bonus” o credito di imposta) previste e disciplinate da altre disposizioni di legge statale.
     
  5.  Sono ammissibili a finanziamento i costi per assistenza tecnica, coordinamento, gestione e project management del Progetto finanziato?

    Su questo ultimo aspetto si evidenzia che in generale nelle misure del PNRR è possibile finanziare anche i costi gestionali per l’attuazione degli interventi finanziati, ad esempio per i PINQUA, che sono finanziati dal PNRR, il MIT ha espressamente previsto la possibilità di inserimento nel QE degli interventi delle voci di spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato (ovvero altre previsioni analoghe) necessario per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso, quindi, della Linea A Borghi dovrebbe essere possibile inserire nel piano finanziario del programma una linea per il finanziamento dei costi di gestione.

    Si precisa che le spese ammissibili all’interno dell’art. 1 comma 1 del decreto-legge 80/2021 - salvo quanto diversamente ed in via più restrittiva, ha disciplinato o potrà disciplinare l’avviso pubblico di riferimento - sono quelle riferite ad attività di supporto operativo alle strutture interne “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione:

    - incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria
    - collaudo tecnico-amministrativo
    - incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica
    - incarichi in commissioni giudicatrici
    - altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR

    Si evidenzia infine che in questa categoria rientrano le spese per il personale proveniente solo da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e che, in ogni caso, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

    Dalla categoria, sono escluse tutte le attività riconducibili nell’area della “assistenza tecnica”. Con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.

    Per questi motivi le spese menzionate di “assistenza tecnica, coordinamento, gestione e project management” non risulterebbero comunque ammissibili e coerenti con quanto stabilito dalla normativa vigente.

    In ogni caso si rinvia alla circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 con cui sono stabilite le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolare dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR in forza di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 80/2021 nella versione integrata da ultimo con la L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ultimo aggiornamento: 10-11-2022